# Assenze dal lavoro e visite fiscali: le novità del 2017

> Nuove regole per i lavoratori pubblici e privati. I controlli scatteranno sin dal primo giorno di assenza.

- **Autore:** GoSalute 
- **Pubblicato:** 2016-12-23
- **Aggiornato:** 2016-12-23
- **Tag:** 36,283,28
- **URL:** https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/assenze-dal-lavoro-e-visite-fiscali-le-novita-del-2017

---

Nel 2017 ci saranno nuove regole che riguardano le visite fiscali e la malattia dei lavoratori pubblici e privati. Innanzitutto,**i controlli scatteranno sin dal primo giorno di assenza del lavoratore** - pubblico o privato che sia, con opportuna comunicazione all’azienda - e la vista del medico fiscale sarà inviata dall’ufficio. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore privato saranno dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19 della sera, mentre quelle dell’impiegato pubblico saranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Se il lavoratore non dovesse risultare reperibile, ci sarà una **sanzione**per i primi 10 giorni della malattia, che potrà arrivare fino al 100% della sua retribuzione. In caso di assenza, poi, il lavoratore ha 15 giorni di tempo per giustificarla anche se è prevista una seconda visita, che dovrà essere effettuata nell’ambulatorio dell’ASL di competenza. Tuttavia, se il lavoratore non si presenta alla seconda visita in ambulatorio, perderà il 50% della retribuzione e il 100% se non sarà effettuata neanche la terza visita ambulatoriale.

Comunque, durante la malattia, **un lavoratore può allontanarsi dal proprio domicilio** - e, quindi, non essere reperibile dal medico fiscale - ma solo se si deve sottoporre a una visita medica specialistica nelle fasce orarie previste per essere rintracciato o se è ricoverato a causa di patologie gravi.

## Quando avvertire il datore di lavoro

Quando un lavoratore è malato, deve naturalmente avvertire il proprio datore di lavoro, rispettando il tempo regolato dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda.

In genere, bisogna avvertire:

- prima dell'inizio del turno di lavoro per le aziende che applicano i contratti collettivi per il settore delle telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, gomma/plastica, carta, tessile/abbigliamento/confezioni, grafica/editoria, alimentare;
- entro 2 ore dall'inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto;
- entro 4 ore dall'inizio del turno lavorativo per le aziende di autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), legno/arredamento, chimica, calzature e infine;
- entro il primo giorno di assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.

Il lavoratore, quindi, deve inviare il **certificato medico** entro 48 ore, anche se tale azione non esonera dall’obbligo di comunicare l’assenza, a meno che non sia verificato qualche evento che possa giustificare questa mancanza.

Sarà cura del medico, infine, trasmettere il certificato telematicamente all’INPS, mentre al lavoratore è rilasciato un numero di protocollo da comunicare al datore di lavoro.

 

---

*Fonte: [Paginemediche](https://www.paginemediche.it) — contenuto a scopo informativo, non sostituisce il parere del medico.*
