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Sanità: Consulta, 'clown di corsia' non è nuova figura professionale

Roma, 6 dic. (AdnKronos Salute) - Il 'clown di corsia' non può essere considerato una nuova figura professionale, in quanto non prevista da leggi
Roma, 6 dic. (AdnKronos Salute) - Il 'clown di corsia' non può essere considerato una nuova figura professionale, in quanto non prevista da leggi dello Stato e lesiva della competenza statale in materia di 'professioni'. Queste in sintesi le motivazioni che hanno portato la Corte Costituzionale a 'bocciare', con sentenza numero 228, la legge della Regione Puglia (n. 60 del 20 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di clownterapia"), dichiarandone l'illegittimità costituzionale. Il giudizio era stato promosso dal presidente del Consiglio che, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha impugnato la normativa regionale, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 5, denunciandone il contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Carta costituzionale.
In particolare, la legge definiva il "clown di corsia" come quella "figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell'utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le tecniche della clownterapia", e prevedeva (all'articolo 2) "la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clownterapia". E all'articolo 5 prevedeva l'istituzione di "un apposito registro regionale per i soggetti che, ai sensi della legge stessa, svolgono attività di clownterapia".
L'Avvocato dello Stato ha dunque eccepito che "il riparto delle competenze in materia di 'professioni' fra Stato e Regioni trova riscontro nella normativa statale" (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30) e che la legge del 2006 che dispone in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico­sanitarie e della prevenzione "ha delineato una specifica procedura per l'individuazione, con il coinvolgimento delle Regioni, di nuove professioni sanitarie".
Non solo: la legge del gennaio 2018 che disciplina il riordino delle professioni sanitarie e la dirigenza sanitaria del ministero della Salute "ha previsto che l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata", "previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato". Da qui la necessità di seguire tale percorso nella creazione di una nuova figura professionale. "Alla Regione Puglia - argomenta dunque la Consulta - non è consentito, con propria legge, istituire la figura professionale del "clown di corsia", pena la violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Ultimo aggiornamento: 06 Dicembre 2018
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