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Esperto Risponde

Danno biologico permanente - con concausa

Buongiorno, mi chiamo Fabio e ho 39 anni, il 01/10/2011 durante il lavoro ho subito un infortunio. Mi spiego meglio: durante il lavoro, assistente anziani presso casa di riposo, nella fase di aiutare un paziente di 100 chili ad alzarsi dal letto, il paziente non ha collaborato e si è lasciato andare di botto all’indietro provocandomi una forte fitta lombare e più precisamente nel punto in cui ho subito due interventi per ernia del disco e a febbraio un terzo conseguentemente all’infortunio. L'INAIL mi ha corrisposto una liquidazione a titolo d'indennità per inabilità temporanea assoluta per il mese di assenza ma, non mi è stata riscontrata menomazione, in quanto soggetto già con patologia discale preesistente. A tal proposito ho fatto ricorso tramite il patronato Anmil di Cagliari.Giorni fa gli ho contatati per informazioni riguardo il ricorso per l'infortunio e mi hanno detto che sicuramente non la spuntiamo per le recidive. Ma io mi chiedo, se sono stato operato proprio perchè da quello sforzo sono ricomparsi e peggiorati i dolori, perchè non mi vogliono riconoscere la concausa? Dalla cartella clinica, sulla sezione che riguarda l'intervento, c'è scritto che "si reperta il sistema interspinoso( Wallis) posteriorizzato rispetto al consueto alloggiamento". Ciò significa che lo spostamento può essere attribuito allo sforzo di ottobre!!! Come faccio a dimostrarlo? Se nel caso non riuscissi a spuntarla posso chiedere i danni all' ex datore di lavoro? Rimango in attesa di una Vostra risposta
Risposta del medico
Specialista in Medicina del lavoro

Gentile Fabio, non è chiaro se la sua preesistente discopatia, era già stata riconosciuta dall'INAIL come infortunio o malattia professionale. Comunque,  premettendo che in tale ambito,  è ammessa la concausa, purchè di per sè non sufficiente a produrre l'evento lesivo. La valutazione medico-legale del danno biologico permanente, verte oltre che sugli esiti anatomici, a maggior peso sui postumi funzionali permanenti residui, nel suo caso, quelli rimasti dopo il 3°intervento. Pertanto, occorrebbe dimostrare che prima dell'infortunio in oggetto, lei non avesse alcuna  limitazione funzionale rachidea, o minima, mentre in atto sarebbe affetto da significative gravi limitazioni, in quanto sussiste concausa. A tale scopo, potrebbe ricorrere agli accertamenti strumentali e certificazioni mediche effettuate testè dopo il secondo intervento, ed agli esiti e alla documentazione del medico competente dell'azienda presso cui presta servizio. Non percorribile risulta la via di chedere danni all'ex ddl, in quanto è l'INAIL l'ente assicurativo di riferimento.

Risposto il: 23 Aprile 2012