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La nuova legge sui trapianti

La normativa sui trapianti d'organi è stata recentemente innovata a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1999 n° 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti". Lasciando invariata la legge 29 dicembre 1993, n° 578 sull'accertamento della morte, la nuova legge ha introdotto nuove norme sulla manifestazione della volontà in merito alla donazione ed ha razionalizzato l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti.

Introduzione


La normativa sui trapianti d'organi è stata recentemente innovata a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1999 n° 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti". Lasciando invariata la legge 29 dicembre 1993, n° 578 sull'accertamento della morte, la nuova legge ha introdotto nuove norme sulla manifestazione della volontà in merito alla donazione ed ha razionalizzato l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti.

La manifestazione di volontà in merito alla donazione


L'articolo 4 dispone che ogni cittadino maggiorenne è tenuto a dichiarare, su invito della ASL, la propria libera volontà in ordine alla donazione degli organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte, ed è inoltre informato che la mancata dichiarazione è considerata quale assenso alla donazione (art. 4, comma 4, lett. b). Questo è il meccanismo del silenzio-assenso informato.
La dichiarazione è ricevuta dalla ASL, che provvede alla registrazione nella banca dati nazionale; essa è inoltre annotata nei documenti personali e nella tessera sanitaria istituita dalla legge 27 dicembre 1997, n°449. In qualsiasi momento, avendo cambiato opinione, si può chiedere la rettifica della propria dichiarazione.
Il prelievo di organi e tessuti dopo la morte è quindi consentito nei seguenti casi (art.4,comma 4):
  1. quando dai documenti personali o dall'annotazione nella banca-dati risulti che la persona abbia in vita manifestato volontà favorevole alla donazione dei propri organi;

  2. quando dalla banca-dati risulti che la persona è stata invitata a manifestare la propria volontà e non l'abbia espressa.
In quest'ultimo caso il prelievo è consentito salvo che, entro il periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte, i familiari presentino una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.
Il meccanismo del silenzio-assenso informato presenta notevoli vantaggi:
  • la decisione spetta esclusivamente all'interessato;
  • essa è richiesta non più in una situazione critica e dolorosa, bensì in un momento che consente la massima serenità e riflessione;
  • sollecita nei cittadini la presa di coscienza di un problema molto grave per la nostra società.
Naturalmente questo sistema potrà dare buona prova soltanto a patto che le ASL siano efficienti nei compiti che la legge attribuisce loro (art. 5, comma 1, lett.a) e che sia condotta una Capillare campagna informativa presso i cittadini (art. 2, art. 23 comma 4).
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della, legge il Ministro della Sanità ne disciplinerà con decreto le modalità d'attuazione.
Le disposizioni sulla manifestazione di volontà saranno efficaci soltanto a decorrere dalla data di attivazione della banca-dati nazionale per i soggetti già raggiunti dalla richiesta di dichiarazione della ASL; fino ad allora si applicheranno le disposizioni della precedente legge. Secondo le previsioni si impiegheranno circa due anni per censire la volontà di tutti i cittadini italiani.

Cosa è cambiato rispetto alla legge 644 del 1975?


La legge 644 del 1975 consentiva il prelievo di organi e tessuti salvo che in due IPOTESI:
  • dissenso esplicito espresso in vita dal soggetto;
  • opposizione scritta dei familiari nel termine del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte.
Anche in questa legge c'è una forma di silenzio-assenso: i familiari sono considerati favorevoli al prelievo se non rendono alcuna dichiarazione.
Le norme prevedono che siano in definitiva i familiari a decidere in merito alla donazione degli organi; essi possono, con la loro opposizione, addirittura contravvenire alla dichiarazione favorevole espressa in vita dal loro congiunto.
La differenza rispetto alla legge attuale è evidente: oggi la decisione spetta esclusivamente all'interessato, la cui volontà è sempre rispettata, non esistendo alcuna possibilità di intervento in senso contrario per i familiari.

L'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti


La legge 91/99 ha istituito l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti, in sostituzione delle diverse agenzie finora operanti, la quale razionalizzerà la gestione dell'attività dei prelievi e dei trapianti e renderà più agevoli i rapporti con le istituzioni estere ai fini della esportazione e della importazione di organi.
Essa è costituita dal centro nazionale per i trapianti (art.8), dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti (art.9), dai centri regionali o interregionali per i trapianti (art.10), dalle strutture per i prelievi (art.13), dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati (art.15), dalle strutture per i trapianti (art.16) e dalle aziende unità sanitarie locali.
E' istituito inoltre il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale (art.7 commi 2-3).
Ultimo aggiornamento: 06 Febbraio 2007
5 minuti di lettura

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