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Aspetti legali del transessualismo

Aspetti legali del transessualismo

La legge 164 stabilisce le norme in materia di transessualismo e il procedimento legale a cui bisogna sottoporsi per il cambiamento di sesso.
In questo articolo:

Questo articolo è a cura dell'Avv. Valerio Vitale.

Che cosa si intende per transessualismo

Al momento della nascita a ciascuno di noi è attribuito un sesso anagrafico in base a un esame degli organi genitali esterni così che il sesso anagrafico viene fatto coincidere con il sesso biologico. Tuttavia vi sono dei casi in cui il sesso legale non coincide con quello reale o cessa di farlo in seguito.

Quando la componente psicologica si discosta dalla biologica porta a rendere evidenti le molteplici componenti della sessualità umana, ovverosia la componente fenotipica, genetica, psicologica, sociale e culturale. Nel privilegiare l’elemento cromosomico o quello fenotipico si rischia di disconoscere e ignorare delle realtà quale quella del transessualismo.

La transessualità o transessualismo è la condizione di una persona la cui corporeità non è corrispondente alla propria identità di genere maschile o femminile.

Leggi anche:
La disforia di genere o disturbo dell’identità di genere è la diagnosi medica per chi ha una forte identificazione con il sesso opposto a quello biologico.

Legge 164/1982 e pronuncia della Corte Costituzionale

La Legge 14 aprile 1982, n. 164, come noto, stabilisce le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte Costituzionale con la sentenza del 24 maggio 1985, n. 161, espone la ratio legis.

Dalla lettura della pronuncia emerge come la Legge n. 164/1982 risponde alle esigenze del tempo in cui fu introdotta e si innestava su quella volontà della persona transessuale di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo suggellata dal suo desiderio “invincibile” di ottenere il riconoscimento, anche giuridico, della appartenenza all’altro sesso.

In tale ottica i Giudici della Corte Costituzionale avevano anche il merito di riconoscere che “il legislatore è intervenuto, senza certamente né provocarla né agevolarla, su di una realtà fenomenica nota, anche se di dimensioni quantitative assai modeste, per apprestare adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale. E poiché il transessuale, più che compiere una scelta propriamente libera, obbedisce a una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto e costretto dal suo "naturale" modo di essere, il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire - sempre secondo le indicazioni della medicina - l'intervento chirurgico risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso. In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico anche di questi "diversi", producendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza”.

Inoltre, rilevante per il Legislatore del 1982 era la definizione dell’ambito (sicuramente più rilevante) nel quale il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso avrebbe prodotto i suoi effetti: la famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29, comma 1 della nostra Carta costituzionale); riprova ne è data dalla norma contenuta nell’art. 2 secondo cui il presidente del tribunale, tra le altre cose, fissa il termine per la notificazione del ricorso al coniuge e ai figli”. E ancora dall’art. 4 allorquando si tiene a precisare che la pronuncia di rettificazione (ovverosia la sentenza) provoca “lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso”, richiamando le norme sul divorzio.

Dunque la legge del 1982 si impegna a garantire l’accertamento delle esigenze di natura sessuale di queste persone consentendogli, se necessario, di procedere alle operazioni di cambiamento del sesso.

Allo stesso tempo il Legislatore si preoccupava di regolare la disciplina legata al matrimonio e alla regolare composizione della famiglia, precisando che la pronuncia di rettificazione dell’attribuzione di sesso (che ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro (art. 2, ultimo comma della predetta legge) ha l’effetto di provocare lo scioglimento del matrimonio e di far cessare gli effetti civili che scaturiscono dalla trascrizione del matrimonio canonico.  

Si precisa che la normativa de qua riguarda esclusivamente il fenomeno delle persone transessuali interessate a intraprendere un completo percorso di cambiamento di sesso (inteso anche l’intervento demolitivo o ricostruttivo degli organi sessuali). Per le persone transgender sono stati apportati dei correttivi e delle pronunce in loro favore che non verranno esaminate nel presente articolo.

Procedimento per il cambiamento di sesso

Chiunque abbia intenzione di sottoporsi alla procedura di cambiamento di sesso deve per prima cosa affidarsi ad un avvocato per presentare una apposita istanza (chiamata tecnicamente domanda di rettificazione) con ricorso al Tribunale.

La prima fase si caratterizza come contenziosa. È previsto l’intervento obbligatorio di un P.M. e la convocazione di un C.T.U. che avrà la funzione di accertare il reale bisogno della persona di sottoporsi a un cambio di sesso.

Verificato il movente psicologico e le esigenze fisiche del transessuale, il Tribunale autorizzerà il richiedente a sottoporsi all’intervento specificandone la tipologia nella sentenza – autorizzazione che segue a una preliminare cura ormonale già avviata dall’interessato con l’ausilio di un endocrinologo.

L’autorizzazione del giudice è necessaria poiché, in sua assenza, non sarebbe permesso rimuovere un organo intatto e in buone condizioni; infatti ai sensi dell’art. 5 c.c. “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)”.

La seconda fase è ben più rapida, che si svolge interamente in camera di consiglio. Anche questa si conclude con una sentenza, questa volta di mero accertamento. Qui i Giudici, una volta verificata (per mezzo di consulenza tecnica d’ufficio e presentazione della cartella clinica) l’avvenuta modifica dal punto di vista anatomico, emettono una seconda sentenza che permette alla persona che si è sottoposta al trattamento di ottenere il cambio di identità all'ufficio anagrafe, come pure su tutti i documenti (compresa la carta d’identità e la patente), a eccezione dell'estratto integrale di nascita e del casellario giudiziario.

Competente a provvedere alla correzione sul registro apposito è l'ufficiale di stato civile del domicilio di chi ne fa richiesta.

La rettifica anagrafica consente al soggetto di acquisire a tutti gli effetti il nuovo status sociale, legale e giuridico, ivi compresa la possibilità di contrarre matrimonio e sposarsi nuovamente (un eventuale vincolo coniugale antecedente è da ritenersi sciolto).

Leggi anche:
La terapia ormonale per il cambio di sesso potrebbe causare seri effetti collaterali, per questo richiede l’intervento di uno specialista.
Ultimo aggiornamento: 05 Febbraio 2018
7 minuti di lettura

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