Logo Paginemediche
  • Programmi
  • Visite
  • Salute A-Z
  • Chi siamo
  • MediciMedici
  • AziendeAziende
Assenze dal lavoro e visite fiscali: le novità del 2017

Assenze dal lavoro e visite fiscali: le novità del 2017

Nuove regole per i lavoratori pubblici e privati. I controlli scatteranno sin dal primo giorno di assenza.
In questo articolo:

Nel 2017 ci saranno nuove regole che riguardano le visite fiscali e la malattia dei lavoratori pubblici e privati. Innanzitutto, i controlli scatteranno sin dal primo giorno di assenza del lavoratore - pubblico o privato che sia, con opportuna comunicazione all’azienda - e la vista del medico fiscale sarà inviata dall’ufficio. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore privato saranno dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19 della sera, mentre quelle dell’impiegato pubblico saranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Se il lavoratore non dovesse risultare reperibile, ci sarà una sanzione per i primi 10 giorni della malattia, che potrà arrivare fino al 100% della sua retribuzione. In caso di assenza, poi, il lavoratore ha 15 giorni di tempo per giustificarla anche se è prevista una seconda visita, che dovrà essere effettuata nell’ambulatorio dell’ASL di competenza. Tuttavia, se il lavoratore non si presenta alla seconda visita in ambulatorio, perderà il 50% della retribuzione e il 100% se non sarà effettuata neanche la terza visita ambulatoriale.

Comunque, durante la malattia, un lavoratore può allontanarsi dal proprio domicilio - e, quindi, non essere reperibile dal medico fiscale - ma solo se si deve sottoporre a una visita medica specialistica nelle fasce orarie previste per essere rintracciato o se è ricoverato a causa di patologie gravi.

Quando avvertire il datore di lavoro

Quando un lavoratore è malato, deve naturalmente avvertire il proprio datore di lavoro, rispettando il tempo regolato dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda.

In genere, bisogna avvertire:

  • prima dell'inizio del turno di lavoro per le aziende che applicano i contratti collettivi per il settore delle telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, gomma/plastica, carta, tessile/abbigliamento/confezioni, grafica/editoria, alimentare;
  • entro 2 ore dall'inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto;
  • entro 4 ore dall'inizio del turno lavorativo per le aziende di autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), legno/arredamento, chimica, calzature e infine;
  • entro il primo giorno di assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.

Il lavoratore, quindi, deve inviare il certificato medico entro 48 ore, anche se tale azione non esonera dall’obbligo di comunicare l’assenza, a meno che non sia verificato qualche evento che possa giustificare questa mancanza.

Sarà cura del medico, infine, trasmettere il certificato telematicamente all’INPS, mentre al lavoratore è rilasciato un numero di protocollo da comunicare al datore di lavoro.

 

Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre 2016
3 minuti di lettura

L’hai trovato utile?

Condividi

Iscriviti alla newsletter di Paginemediche
Unisciti ad una community di oltre 50mila persone per ricevere sconti esclusivi e consigli di salute dai nostri esperti.
Ho letto l'Informativa sulla Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali